Terapie di fine vita e la colpevole lacuna del servizio sanitario nazionale
Come è noto il Servizio Sanitario Nazionale fu istituto nel 1978 con la Legge n. 833/78 che definì il modello di diritto alla salute di cui lo Stato si sarebbe fatto carico. In questo archetipo “la tutela della salute fisica e psichica nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana”, “il mantenimento ed il recupero della salute fisica e psichica secondo modalità che assicurino l’uguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio” hanno costituito, al contempo, principi ispiratori del SSN e contenuto del diritto alla salute.
Coerentemente il successivo Dlgs. n. 502/92 (Riordino della disciplina sanitaria) ha definito una sorta di minimo comun denominatore a cui la prestazione sanitaria o di assistenza deve rispondere perché lo Stato se ne debba e se ne possa far carico, ponendo il rispetto dei suddetti principi ispiratori del SSN tra i requisiti essenziali del contenuto delle prestazioni erogate.
La valutazione da compiere è sul come tali principi ispiratori, il principio di uguaglianza, il principio di autodeterminarsi si siano trasfusi nel diritto alla salute o come semplicemente abbiano trovato cittadinanza all'interno del SSN.
La drammatica vicenda di Eluana Englaro ha evidenziato la disparità esistente da una parte, tra un malato “competente” che può decidere il proprio percorso terapeutico fino al punto di rifiutare le cure o come spesso accade nelle persone anziane il lasciarsi morire rifiutando il cibo e dall'altra la situazione del malato “non competente” che proprio a causa della sua malattia non è in grado di compiere alcuna scelta, di cui invece il medico diviene pressocché unico titolare.
Aderendo a quanto sostiene il Prof. Santossuoso, una delle massime autorità in materia di bioetica, si deve con forza ribadire che “la regola del consenso preceduto dell'informazione vale per tutti gli atti di qualsiasi natura debbano essere compiuti sulla persona del paziente, quali ne siano la natura e la definizione dal punto di vista medico, filosofico, o morale, purché siano atti compiuti da medici e potenzialmente lesivi della libertà e necessità di scelta della persona”. La dicotomia terapia-sostegno vitale, già esclusa dalll'Organismo mondiale della sanità, appare destituita di qualsiasi fondamento.
Nell'ordinamento giuridico italiano esistono già gli strumenti per rimuovere questa situazione di disparità, consentendo attraverso disposizioni anticipate di trattamento di decidere (anticipatamente) della propria salute nel caso di uno stato ipotetico di incapacità. Sia il Codice di deontologia medica (L. n. 483/99) sia la Convenzione di Oviedo prevedono espressamente la possibilità che le disposizioni precedentemente espresse da un paziente non in grado di manifestare la propria volontà al momento “dell'intervento”siano tenute in considerazione.
La previsione legislativa di disposizioni anticipate di trattamento è stata ad oggi colpevolmente ignorata dalle autorità sanitarie, che ciò facendo hanno avallato una lacuna che costituisce una palese violazione dei principi ispiratori del SSN insieme ad una mancata attuazione di principi costituzionali.
Il vuoto sarebbe agevolmente colmabile senza alcun intervento legislativo, semplicemente applicando le norme già esistenti: le aziende sanitarie presenti sul territorio nazionale dovrebbero incaricare i medici di base di raccogliere previa informazione i consensi o rifiuti informati relativi ai trattamenti sanitari cui eventualmente il cittadino che dovesse in futuro trovarsi in uno stato vegetativo permanente potrebbe essere sottoposto.
Sulla scorta di quanto suddetto vi sarebbe da interrogarsi sull'ammissibilità della compressione dei diritti del malato in favore di un maggior protagonismo della figura del medico in presenza di situazioni definite di stato vegetativo permanente, circostanza che a parere di chi scrive va censurata e che probabilmente, alla luce del quadro normativo, meriterebbe valutazioni anche giudiziarie.
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