L’interrogazione. Il caso Profumo. L’incompatibilità tra la carica di ministro e di presidente del CNR
Al Presidente del Consiglio dei ministri. Premesso che: la legge sul conflitto di interessi (n. 215 del 2004) all'articolo 2, comma 1 lettera b) stabilisce che «il titolare di cariche di Governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici»;
- al 17 gennaio 2012 risulta che l'attuale Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, professor Francesco Profumo, rivesta ancora la carica di Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- nel mese di novembre il professor Francesco Profumo ha annunciato di «autosospendersi» dalla carica di Presidente del consiglio nazionale delle ricerche, in attesa di un parere dell'Antitrust;
- l'articolo 2, comma 3 della legge n. 215 del 2004 stabilisce che «Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica (...)»;
- la carica di presidente di CNR ricoperta dal professor Francesco Profumo, non può considerarsi «autosospesa», poiché tale istituto giuridico è alieno al nostro ordinamento, ma va considerata cessata di diritto avendo egli giurato ed esercitato da molte settimane in modo effettivo la funzione di Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- il giuramento relativo all'incarico ministeriale, appare con tutta evidenza, il fatto idoneo a determinare la cessazione di diritto dalla funzione incompatibile;
- l'interpretazione sulla immediata applicazione delle norme di incompatibilità per i Ministri con le cariche in enti di diritto pubblico (come il CNR), è confermata anche dalla relazione semestrale dell'Antitrust del giugno 2011 presentata dal professor Catricalà (Attualmente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio) nella quale si afferma, a pagina 5, che: «(...) Più in dettaglio, l'Autorità ha chiarito che l'articolo 2 della legge (che disciplina le incompatibilità governative) prevede una serie di incompatibilità operanti tout court, cioè a prescindere dalle funzioni in concreto esercitate, accompagnate da altre che, invece, sono direttamente connesse con le attribuzioni proprie della specifica carica ricoperta dal titolare. In particolare, con l'assunzione del nuovo ufficio continuano a operare i divieti relativi: alle cariche in enti di diritto pubblico (articolo 2, comma 1, lettera b); alle cariche in società lucrative o in attività di rilievo imprenditoriale (lettera c); ai rapporti di impiego pubblico»;
- tale situazione di incompatibilità prevista dal conflitto di interessi, è ancora più evidente dal punto di vista politico nel caso di specie, poiché esiste anche un rapporto funzionale diretto tra il ruolo svolto dal presidente del CNR e quello del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tanto che è quest'ultimo che nomina il Presidente del CNR.
- Deputato Radicale
Per sapere:
cosa intenda fare il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'esercizio della funzione prevista dall'articolo 95, comma 1, della Costituzione in base al quale «Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.» Affinché il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in ragione dell'intervenuta estinzione dell'incarico da egli stesso ricoperto, provveda al più presto a nominare il nuovo presidente del CNR, anche in ragione del lasso di tempo occorrente affinché il fatto estintivo della carica venga accertato dalle autorità competenti.
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