L'amnistia negata e le violazioni reiterate. “Il ricorso per violazione dei diritti umani”
Il riconoscimento della dignità specifica e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della società umana è la base di libertà, giustizia e pace nel Mondo.
“Preambolo alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948”
Con questa Carta si stabiliva, per la prima volta nella storia moderna, l'universalità di questi diritti, basati su un concetto di dignità umana intrinseca, inalienabile, ed universale, riconoscendo appunto tra le altre cose il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale; al riconoscimento come persona e all'uguaglianza di fronte alla legge; a garanzie specifiche nel processo penale; alla libertà di movimento e di emigrazione
Idealmente, la Dichiarazione è il punto di arrivo di un dibattito filosofico sull'etica e i diritti umani che nelle varie epoche ha visto impegnati filosofi di vario genere.
In Italia nonostante numerosi progetti di legge pur approdati in Senato nelle passate legislatura non esiste una norma che stigmatizzi, come reato di tortura, qualunque forma di dolore o di sofferenza, fisica e/o psichica, indebitamente inflitta da pubblici funzionari a cittadini di cui si abbia il controllo o la custodia.
Lo imporrebbe la nostra Carta costituzionale e le disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall’Italia, nonché la nostra appartenenza all’Unione Europea, che in materia di diritti umani ha preso chiare ed esplicite posizioni ad esempio con la ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o CEDU.
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo recita appunto all’Art.3 “Proibizione della tortura “ che -Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.-
In base alla violazione di questo articolo la Corte Europea per la salvaguardia dei diritti umani ha condannato il nostro paese con sentenza del 16 luglio 2009 nel caso Suleimanovic c. Italia (ricorso n. 22635/03),definitiva il 6 novembre 2009, condanna legata al sovraffollamento carcerario.
Quindi esiste giuridicamente un precedente per sanzionare quella “crudeltà consacrata dall’uso” ovvero tortura, così come la definì Cesare Beccaria nella sua celebre opera Dei delitti e delle pene.
Ed il precedente viene circoscritto così proprio dalle stesse disposizioni della Cedu:
“In caso di accertamento di violazione, lo Stato interessato ha l’obbligo di evitare che tali violazioni si ripetano per il futuro; in caso contrario, la Corte la condannerà per le violazioni successive. In alcuni casi, lo Stato sarà costretto a modificare il proprio ordinamento, onde renderlo compatibile con i dettami della Convenzione”.
Sono passati oltre due anni dalla condanna ed in Italia la situazione di sovraffollamento carcerario anzichè essere affrontata con provvedimenti efficaci e di impatto come richiesto dalla stessa Cedu (oltrechè dalla ns Costituzione e dalle ns leggi nazionali) è andata invece drammaticamente peggiorando.
Nell'odierna situazione da shoah delle carceri italiane, il sovraffollamento ha raggiunto infatti limiti inimmaginabili,tanto da non garantire più il diritto alla vita ed alla salute e la politica non si assume il ruolo che le spetta nel trovare una soluzione tempestiva.
Si procede oltretutto con provvedimenti "tampone", che altro non sono che palliativi mediatici/demagogici e strutturalmente ininfluenti alla soluzione del gravissimo problema.
Una ampia amnistia per la Repubblica è la proposta radicale e soluzione individuata, come apripista ad una vera riforma organica della Giustizia, chi non la condivide e o la osteggia (spesso per paura del consenso elettorale), non provvede però a mettere sul tavolo della discussione (semmai se ne fosse aperta realmente una) altre forme o soluzioni altrettanto efficaci e di impatto.
Cominciamo allora ad usufruire di ciò che la stessa legislazione Europea mette a disposizione, facciamo ricorso per violazione dei diritti umani in base all’art. 3 della Convenzione Europea, perché rendere aderenti le carceri italiane al dettato costituzionale secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti disumani e degradanti e devono tendere alla rieducazione del condannato è un atto di Giustizia che DEVE essere compiuto.
Fosse magari proprio il ricorso di massa alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo il grimaldello utile per sbloccare una situazione tanto drammatica come quella del sovraffollamento carcerario, quanto affrontata invece con colpevole inerzia e vigliaccheria da parte dello Stato Italiano?
Stato che al momento viola criminosamente ed in flagranza di reato le sue stesse leggi oltre che le Convenzioni cui aderisce.
Quello che segue è il fac-simile redatto all'epoca dall'Ass. radicale Calamandrei per il ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo per la violazione dell'Art.3 della Convenzione.
-Il ricorso non va notificato allo Stato italiano poiché a ciò provvederà la cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che indicherà al ricorrente le successive regole di procedura.
-Tutti i rapporti con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo avvengono in via epistolare e la procedura è totalmente gratuita, anche in caso di rigetto del ricorso.
-Può essere presentato da chiunque abbia patito una condizione di sovraffollamento o la stia patendo al momento.. in teoria gran parte degli oltre 68.000 detenuti.
-Va inoltrato, una volta riempito con i propri dati, la delega per l'avvocato di fiducia, la copia di un documento di identità ed il provvedimento che dispone la detenzione in carcere con raccomandata A/R al: Cancelliere della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo al seguente indirizzo: Cour européenne des Droits de l'Homme, Conseil de l' Europe, F - 67075 Strasbourg-Cedex.
PROCURA AVVOCATO
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Consiglio d’Europa
Strasburgo – Francia
Il/la sottoscritto/a__________________________________, nato/a a _____________________________il______________________, e domiciliato/a in_____________________________________________________________, tramite la presente conferisce speciale
procura
all’Avvocato_____________________________________, con studio in__________________, Via_______________________________, affinché lo/la rappresenti e difenda dinanzi a Codesta Ecc.ma Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nell’instaurando procedimento introdotto con ricorso individuale per l’accertamento e la condanna dello Stato Italiano per la violazione dell’ articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, in virtù della condizione detentiva cui sottoposto.
All’uopo conferisce al nominato rappresentante ogni potere e facoltà previsto dalle regola di procedura dinanzi a Codesta Corte.
Luogo e data
In fede
C O R T E E U R O P E A D E I D I R I T T I D E L L’ U O M O
C O N S I GL I O D ’E U R O P A
S T R A S B U R G O - F R A N C I A
R I C O R S O
Presentato in applicazione dell’art. 34 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e degli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte
I. LE PARTI
A. IL/LA RICORRENTE:
1.Cognome: ______________ 2. Nome: __________________________
Sesso: ____________
3.Nazionalità: ________________________________________________
4. Professione: _______________________________________________
5. Data e luogo di nascita: _____________________________________
6. Domicilio: _________________________________________________
7. Tel_________________________
8. Indirizzo attuale : ____________________________________________
Rappresentato/a e difeso/a da
9. Nome e cognome del rappresentante: ______________________________
10. Professione del rappresentante: Avvocato
11. Indirizzo del rappresentante: ____________________________________
12. Tel._________________________ Fax _______________________
B. L’ALTA PARTE CONTRAENTE:
13. Repubblica Italiana
II. ESPOSIZIONE DEI FATTI.
Il/la sottoscritto/a è detenuto/a presso _____________________________ dal giorno _____________________
Dalla medesima data è ristretto/a nella sezione________in una cella di mq________, unitamente ad altre _________persone e pertanto dispone personalmente di ________mq di spazio individuale.
Nella cella, ove l’aereazione e l’illuminazione naturale sono assicurate da una finestra di dimensioni ________________, l’istante trascorre, complessivamente, almeno _______ore su 24, potendo uscire dalla stessa soltanto per un totale di _________ ore.
La cella è dotata/non è dotata di servizi igienici separati e non esiste/esiste, dunque, la possibilità di farne un utilizzo privatamente ed al riparo degli sguardi degli altri detenuti.
III. ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE LAMENTATE DAL RICORRENTE NONCHÉ DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI.
Riguardo alle caratteristiche dei locali in cui i detenuti devono soggiornare ed alle condizioni della detenzione, si richiamano l’art. 6 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, gli articoli 6 e 7 del decreto presidenziale n. 230 del 30 giugno 2000, nonché l’articolo 18 delle Norme penitenziarie europee, adottate con raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
Doveroso, e ugualmente indispensabile, appare il richiamo all’art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, così come applicato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La CEDU ha, infatti, più volte ricordato (casi Saadi c. Italia, sentenza del 28 febbraio 2008 e Labita c. Italia, sentenza del 6 aprile 2000) che l’art. 3 consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche in quanto proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti, quali che siano i comportamenti della vittima, imponendo allo Stato di assicurare che tutti i prigionieri siano detenuti in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione del provvedimento non provochino all’interessato uno sconforto e un malessere di intensità tale da eccedere l’inevitabile livello di sofferenza legato alla detenzione e che, tenuto conto delle necessità pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati in modo adeguato (Kudla c. Polonia, sentenza di Grande Camera del 26 ottobre 2000).
Al riguardo, va tenuta presente anche la disposizione del Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti o delle pene inumani o degradanti del Consiglio d’Europa, il quale ha fissato a 7 m2 per persona la superficie minima suggerita per una cella di detenzione, oltre ai 2 m di distanza tra i muri, nonché, 2,50 m di distanza tra pavimento e soffitto.
Di tali norme la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha fatto pratica applicazione in numerose sentenze, affermando in particolare che in taluni casi la mancanza di spazio personale per i detenuti, (meno di 3 metri quadrati) giustifica, di per sé, la constatazione della violazione dell’articolo 3 della Convenzione (Aleksandr Makarov c. Russia, n. 15217/07, 12 marzo 2009; Lind c. Russia, n. 25664/05, 6 dicembre 2007; Kantyrev c.Russia, n. 37213/02; Andreï Frolov c. Russia, n. 205/02, 29 marzo 2007; Labzov c.Russia, n. 62208/00, 16 giugno 2005, Mayzit c. Russia, n. 63378/00, gennaio 2005), mentre in altri casi ha rilevato che per il rispetto dell’art. 3 della Covenzione devono essere presi in considerazione altri aspetti delle condizioni di detenzione quali, ad esempio, la possibilità di utilizzare i servizi igienici privatamente, l’areazione disponibile, l’accesso alla luce naturale e all’aria aperta, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.
Da ultimo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è intervenuta con sentenza di condanna anche nei confronti dello Stato Italiano, con sentenza del 16 luglio 2009 (SULEJMANOVIC c. Italia - ricorso n. 22635/03) con la quale ha affermato la violazione dell’art. 3 della Convenzione in caso analogo a quello dell’odierno istante.
In Italia queste le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, durante il convegno: "Giustizia! In nome della legge e del popolo sovrano" del 28 luglio 2011"
"Quel che mi preme riprendere e sottolineare è un dato molto significativo emerso dagli interventi precedenti: e cioè il peso gravemente negativo di oscillanti e incerte scelte politiche e legislative. Oscillanti e incerte tra tendenziale, in principio, depenalizzazione e "depenitenziarizzazione", e ciclica ripenalizzazione con crescente ricorso alla custodia cautelare, abnorme estensione, in concreto, della carcerazione preventiva. Di qui una realtà che ci umilia in Europa e ci allarma, per la sofferenza quotidiana - fino all'impulso a togliersi la vita - di migliaia di esseri umani chiusi in carceri che definire sovraffollate è quasi un eufemismo, per non parlare dell'estremo orrore dei residui ospedali psichiatrici giudiziari, inconcepibile in qualsiasi paese appena appena civile - strutture pseudo-ospedaliere che solo recenti coraggiose iniziative bi-partisan di una commissione parlamentare stanno finalmente mettendo in mora.
Evidente in generale è l'abisso che separa, come si è detto, la realtà carceraria di oggi dal dettato costituzionale sulla funzione rieducatrice della pena e sui diritti e la dignità della persona."
IV. ESPOSIZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE.
16.-17.-18. Quanto alla condizione di ricevibilità relativa alla decisione interna definitiva, si rappresenta che rispetto alla specifica violazione dei diritti e delle libertà non sussiste nell’ordinamento interno, ut supra rappresentato, alcuna forma di tutela in via giudiziaria.
Pertanto, non è stato possibile adire alcuna autorità nazionale essendo assente nell’ordinamento interno qualsiasi strumento idoneo a tutelare, nella fattispecie in esame, le libertà e i diritti della cui violazione in codesta sede ci si duole.
V. ESPOSIZIONE RELATIVA ALL’OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN’EQUA SODDISFAZIONE.
Tutto ciò premesso,
- accertato che i fatti si sono svolti come indicato in narrativa nel paragrafo dedicato;
- verificato il rispetto delle condizioni di ricevibilità;
- fatte salve eventuali ulteriori deduzioni in fatto ed in diritto e correlative allegazioni probatorie;
Voglia Codesta Ecc. ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, condannare lo Stato Italiano per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani.
A seguito di grave offesa dell’integrità psico-fisica subita in virtù delle condizioni di detenzione suddette, il/la sottoscritto/a reclama, per detrimento morale, una somma dell’ammontare, almeno, di € __________________________________
Chiede, altresì, di condannare lo Stato Italiano al rimborso delle spese e dei costi del presente procedimento.
VI. Altre istanze internazionali investite dellla causa
Le doglianze oggetto del presente ricorso non sono state sottoposte dal ricorrente ad altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento.
VII. Documenti Allegati in copia
1) Documento d’identità
2) Provvedimento che dispone la detenzione in carcere
VIII. Dichiarazione e firma.
Il/la sottoscritto/a dichiara, in coscienza e fede, che le informazioni riportate nel presente ricorso sono esatte.
Luogo e data
In fede
Sullo stesso argomento
Ricevi via email
Scelti da voi
- Most:
- Google analytics
- Elezioni: A., B., B2., C., l’antipolitica siete voi (192 volte)
- Aborto, la trappola dell’articolo 4 (119 volte)
- Grillo, l’antipolitica, la giustizia, le carceri, l’amnistia, le dichiarazioni di Napolitano, le riforme istituzionali (119 volte)
- «Napolitano fa bene a tornare a parlare di carcere, ma anche lui deve avere più coraggio» (83 volte)
- Aborto: convegno su applicazione della legge 194 e obiezione di coscienza in Italia (65 volte)
- La giostra dei derivati (56 volte)
- Il metodo Falcone: la verità, mai smettere di cercarla. Intervista con il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso (56 volte)
- Carceri: basta chiacchiere, serve l’amnistia (46 volte)
- Perché no a Piero Welby - Carteggio breve (44 volte)
- Terremoto. Imprevedibile, certo. Ma… (44 volte)
