Direttore Valter Vecellio. 17 ore 13 min fa
Domenico Corradini H. Broussard

Vi sembra “legalità democratica?”

15-02-2012

Cario Mario Staderini, non da oggi ho detto a Marco Pannella e a Deborah Cianfanelli e a Giulia Simi e a te che parlare di «legalità» senza aggettivazioni è pericoloso e genera equivoci, perché ci fu «legalità» anche nei totalitarismi di ogni colore e ai campi di sterminio o ai gulag o alle foibe i dannati alla morte la «legge» ce li mandava e «in nome della legge» e per «rispetto della legge» gli «obbedienti alla legge» ce li conducevano. Non da oggi penso che si debba parlare di «legalità democratica» o di «legalità costituzionale». Mi ha risposto Deborah, nel complesso concordando. Mi ha risposto Giulia, nel complesso dissentendo. Mi hai risposto in un modo che mi è parso traccheggiante, tipo «l’idea non è male, la prenderò in considerazione».

La critica delle sentenze è sacrosanta, sacrosante sono la denuncia e la documentazione dei casi di mala giustizia. Non si può certo sperare che un magistrato critichi un altro magistrato. Non si può certo sperare che sia Luca Palamara, alla porta di Schifani bussante e implorante per togliere di mezzo l’emendamento Pini, a denunciare e documentare i casi di mala giustizia. Sacrosanta è la critica delle leggi penitenziarie che riducono il carcere a tortura. Sacrosanta è la critica delle leggi «ad personam Berlusconis» che il «Rigor Montis» ha mantenuto. Sacrosanta è la critica all’insulso provvedimento della Severino sui detenuti. Ma sacrosanta è pure la critica delle leggi esistenti, quando il vento della democrazia non vi soffia.

Ecco due piccoli paragrafi di diritto civile. Testimoniano la «flagrante violazione dei diritti dell’uomo». Testimoniano che il giurista è tanto più giurista «radicale», nel senso che alla «radice» delle leggi va e all’occorrenza la recide se marcita, quanto più dalla semplice tecnica si solleva e «dietro le quinte del diritto» si muove, là dove la vita reale pulsa ed erompe e rompe le leggi che cercano di nasconderla.

1. La libertà di comprare un tozzo di pan bigio, la libertà di vendere la propria forza lavoro e l’uguaglianza dei valori di scambio scambiati.
Tutti sono in astratto liberi di comprare e di vendere tutto: una menzogna. Tutti sono in astratto uguali nel comprare e nel vendere tutto, tanto che comprino quanto che vendano: una menzogna. La libertà astratta e l’astratta uguaglianza: una foglia di fico per coprire nudità. In concreto, non tutti sono liberi di comprare e di vendere tutto.

C’è chi stenta a comprare un tozzo di pan bigio. C’è chi non ha niente da vendere o ha un’unica cosa da vendere, la propria forza lavoro. Chi ha stentato a comprare un tozzo di pan bigio, come fa a sentirsi uguale a coloro che al medesimo banco del mercato hanno comprato dolciumi e friselle? Lui è uguale solo agli altri compratori di un tozzo di pan bigio. Chi niente ha venduto o ha venduto l’unica cosa che poteva vendere, la propria forza lavoro, come fa a sentirsi uguale a coloro che al banco del mercato vendono tozzi di pan bigio e dolciumi e friselle? Lui è uguale solo agli altri che niente hanno venduto o hanno venduto l’unica cosa che potevano vendere, la propria forza lavoro.

E come fa l’inquilino di una catapecchia, il canone mensile racimolando centesimo su centesimo, a sentirsi uguale all’inquilino di un villozzo locato al mare o ai monti per le vacanze agostane? Come fa, pensando che il prossimo mese potrebbe non racimolare il canone centesimo su centesimo? E pensando che l’ira del diritto, in un iroso locatore manifestandosi, è pronto a sfrattarlo per morosità?

Il diritto civile si limita a badare a che ci siano norme che tutelino la libertà negoziale e garantiscano che nello scambio delle merci siano uguali i valori di scambio scambiati. Si arrangi chi di fatto è libero di comprare solo un tozzo di pan bigio e di fatto è uguale solo a quelli che sono liberi di comprare solo un tozzo di pan bigio. E si arrangi anche l’operaio subordinato e ordinato.

2. Mercificando.
Il diritto civile mercifica il dolore: donde il «pretium doloris», che si paga in moneta sonante a titolo di risarcimento dei danni morali e che altro non è se non il residuo dell’orda totemica e della vendetta di sangue. Un tempo, il sangue dell’ucciso trovava requie con il sangue dell’uccisore, o con il denaro che l’uccisore dava ai parenti dell’ucciso. Da tempo, per il diritto, è il dolore dei parenti dell’ucciso che trova requie nel denaro. E se il reato di omicidio si estingue per morte del reo o per prescrizione, non si estinguono le obbligazioni civili nascenti dal reato, e i beni del morto, non più suoi perché è morto, possono essere confiscati.

Il diritto civile mercifica anche l’«animus donandi». Il donante rimane tale pur se dona per ricambiare un favore ricevuto, così rimunerando il suo rimuneratore. Il donatario, in quanto beneficato, diventa un asservito del donante, in quanto beneficante: è il primo a dovergli prestare gli alimenti in caso di bisogno, e deve essergli grato. Quando il donatario non presta al donante gli alimenti o quando gli mostra ingratitudine, il diritto iroso arma il donante e gli consente di adirarsi.

Per donare, occorre arricchire il donatario, trasferendogli un diritto o assumendo verso di lui un’obbligazione. Chi non ha diritti da trasferire, perché non ha beni o crediti di cui disporre, non può donare. Chi non è in grado di assumersi un’obbligazione, perché prima faceva il lattaio di casa in casa e ora ha cessato la sua attività per tardanza di anni, non può donare.

Caro Mario Staderini, questa è «legalità». Ma ti sembra «legalità democratica»?
 

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