Spending Review: spunta la clausola ‘Padre Pio’ che salva la Provincia di Foggia (e di La Spezia), e non solo…
Leggendo con 100 occhi il decreto legge 95/2012 (spending review), scritto da tecnici evidentemente inter-galattici, si può passare piacevolmente qualche ora cimentandosi nell’interpretazione dell’art. 17, comma 1, ultimo periodo, che recita: “Sono fatte salve, altresì, le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all’articolo 18, comma 1”.
Va premesso che “sono fatte salve” si riferisce alla <<soppressione e razionalizzazione>> di cui allo stesso Titolo dell’art. 17. Nel precedente commento gentilmente pubblicatomi su “Notizie Radicali” ‘D.L. 95/2012 Spending Review: Chicche anticostituzionali nella riforma di Province e Città Metropolitane’ lasciavo intendere che il legislatore governativo avesse inteso riferirsi alla soppressione di Province come effetto automatico degli accorpamenti. Ma più leggo il testo del D.L. 95 più in me si insinua il dubbio che il Governo abbia ipotizzato persino di sopprimere tout court l’ente intermedio in alcuni lembi di suolo italico, con ciò stracciando una volta per tutte il principio dell’indefettibilità degli enti territoriali locali nella generalità del territorio italiano (principio caro al compianto Prof. Aldo Maria Sandulli), salve deroghe costituzionali (ad es. la Valle d’Aosta, Regione de-provincializzata, e la Sicilia, dove lo Statuto prevede la mera facoltà per l’Assemblea regionale di istituire liberi consorzi comunali, come poi verificatosi con l’istituzione delle Province regionali). Se passasse questa rilettura dei principi costituzionali e dell’art. 114 Cost. significherebbe che il legislatore ordinario sarebbe facoltizzato a sopprimere a proprio piacimento ed a macchia di leopardo qui un Comune e là una Provincia, in territori che resterebbero così ‘orfani’ di un livello territoriale di governo, tornando ad un sistema amministrativo pre-napoleonico, anzi pre-1789.
La parola “altresì” ci ricorda che il D.L. 95 fa salva la sopravvivenza delle Province capoluogo di Regione, anche quelle non destinate ex art. 18 ad essere sostituite dalle Città Metropolitane. Inquietante è poi la relazione di accompagno al disegno di legge di iniziativa governativa n. 3396 per la conversione in legge del decreto legge, ove si riporta (pag. 371) un passo della relazione governativa illustrativa del D.L. 95/2012: “Anche a voler prescindere dalla considerazione che, trattandosi di un riordino complessivo, non trova applicazione l’art. 133 della Costituzione, va rilevato in ogni caso che detto articolo è, nella sostanza, rispettoso, visto che i Comuni sono pienamente coinvolti tramite il Consiglio delle autonomie locali”.
Tralasciando il fatto che cosa ben diversa è l’iniziativa comunale di cui all’art. 133.1 Cost. dalla partecipazione dei Comuni alla nomina dei C.A.L. regionali, questa agghiacciante interpretazione dell’art. 133 Cost. aprirebbe la strada, per assurdo, all’affermazione che l’accorpamento tra loro delle attuali 20 Regioni può addirittura sfuggire alla procedura aggravata di cui agli articoli 131 e 132 (e 138) Cost.
Torniamo ora all’ultimo periodo dell’art. 17.1 del D.L. 95: decisivo è il valore dis-giuntivo o con-giuntivo da attribuire alla congiunzione “e”. Se “e” equivale a “oppure” si ipotizzerebbero 2 clausole aggiuntive salva-Provincia: nel primo caso le Province che confinano solo con Province di altre Regioni sarebbero per ciò solo salve. Inoltre tutte le Province confinanti con le 10 Province ‘metropolitane’ per ciò solo sarebbero ugualmente salve.
Ma a ben vedere questa interpretazione (“e” con valore disgiuntivo) pare da scartare perché in Italia non esiste nemmeno una Regione uni-provinciale, dal momento che la Valle d’Aosta si configura come Regione de-provincializzata con decreto luogotenenziale 545/1945 (soppressivo appunto della Provincia di Aosta), come tacitamente poi confermato dallo Statuto speciale approvato con legge costituzionale. Inoltre la conseguenza sarebbe quella di salvare un numero elevatissimo di Province: ad esempio nel Lazio sarebbero in salvo, oltre Roma destinata ad essere rimpiazzata dalla Città Metropolitana, Rieti, Latina, Viterbo e Frosinone, perché tutte confinanti con la Provincia ‘metropolitana’ di Roma. Il che non è proprio in linea con le intenzioni proclamate dal Governo.
Se resta in piedi la sola interpretazione possibile (del valore congiuntivo della parola <<e>>) ne consegue che le uniche 2 Province in tutta Italia che confinano solo con altre Regioni oltre che con la Provincia ‘metropolitana’ della propria Regione sono Foggia e La Spezia.
La norma non è del tutto irrazionale, se si tiene conto che queste 2 Province-appendici non potrebbero essere accorpate con nessun’altra se non la Provincia ’metropolitana’ confinante, rispettivamente Bari per Foggia e Genova per La Spezia.
Si coglie tuttavia l’occasione di questo appunto per segnalare, tra le tante occasioni mancate col D.L. 95/2012, quella che invece si sarebbe potuta cogliere assai agevolmente. Poiché la Costituzione, con l’art. 133.1, disciplina il procedimento di modifica dei confini provinciali (anche in caso di accorpamento generale, checché ne dica la relazione governativa), mentre nessuna disposizione costituzionale si occupa del procedimento di perimetrazione delle Città Metropolitane, e poiché le Città Metropolitane sono ente territoriale costituzionalmente indefettibile (nelle aree metropolitane) e tacitamente alternativo alla Provincia sullo stesso territorio, ecco che con legge ordinaria (e col decreto legge sullo spending review) ben si poteva disporre direttamente l’inglobamento di eventuali Province-satellite all’interno delle confinanti Città Metropolitane senza dover incappare nella procedura di cui all’art. 133 Cost.
Diversamente andrebbe detto se i confini delle Città Metropolitane non avessero coinciso in partenza con i confini di una o più Province accorpate, cioè se porzioni di Provincia andavano a far parte della Città Metropolitana. In tal caso, poiché ogni Comune estromesso da una Provincia/Città Metropolitana deve essere – per obbligo costituzionale ex art. 114 - incluso in una Provincia limitrofa, sarebbe scattato l’obbligo procedurale di cui all’art. 133.1 Cost.
Ad esempio il dibattito democratico sviluppatosi sui rispettivi territori ha mostrato favore in ordine all’inglobamento delle Province di Prato e Pistoia all’interno della Città Metropolitana di Firenze, che nascerà automaticamente al più tardi l’1 gennaio 2014. Il passaggio del testimone tra Provincia e Città Metropolitana avverrà – ahinoi - non per trasformazione della Provincia di Firenze in Città Metropolitana di Firenze, con continuità del medesimo soggetto giuridico che cambia forma e nome, e bagaglio funzionale (con contestuale assorbimento delle Province di Prato e Pistoia e conseguente successione della Città Metropolitana di Firenze unicamente rispetto ad esse), istituto che si poteva mutuare dal diritto societario, bensì per successione della Città Metropolitana di Firenze proprio rispetto alla Provincia di Firenze, con procedura assai più complessa e burocratizzata, oltre che esposta, di qui fino al 31 dicembre 2013, alle spoliazioni funzionali provinciali di cui all’art. 17.6 del D.L. 95 ed all’art. 23.18 del decreto salva-Italia.
Ma il legislatore governativo autore della spending review rende impossibile detto inglobamento, consentendo solo l’accorpamento della estinguenda Provincia di Firenze con le accorpande Prato e Pistoia, impantanando tale possibilità nel quadro procedurale del vigente art. 133 Cost. (che però finché è in vigore va comunque applicato, in uno Stato di diritto liberal-democratico a Costituzione rigida).
Inoltre si confermano tutte le perplessità espresse nel citato precedente articolo rispetto alla delega del Governo a sé stesso, che anche la relazione degli uffici del Senato intende come delega al Governo medesimo per la presentazione di un disegno di legge di iniziativa governativa, che a quel punto non potrà non seguire la procedura per le modifiche dei confini provinciali di cui all’art. 133 Cost., smentendo così la relazione di accompagno al decreto legge.
In conclusione sembra proprio che il Santo di Pietrelcina abbia posto la sua mano protettiva non solo sulla Provincia di Foggia, come appare anche in rete tramite www.google.it in una celebre fotografia satellitare dove una perturbazione nuvolosa che assume i contorni della figura di Padre Pio sembra proteggere la regione garganica, ma forse sull’intero sistema pre-statuale delle Province italiane, figlie delle Comarche pontificie e prima ancora dei Dipartimenti Napoleonici, vittime sacrificali del Governo Mani-di-Forbice che fino ad oggi aveva però risparmiato le Regioni, veri catastrofici ‘Sink-holes’ della finanza italiana.
Annuncio riguardo il sistema di commenti.
Come preannunciato abbiamo disattivato il vecchio sistema dei commenti. Da adesso i poi sarà possibile commentare solo attraverso il sistema Disqus.
Sullo stesso argomento
Ricevi via email
Scelti da voi
- Most:
- Google analytics
- Assemblea referendaria il 1 giugno: la lotta per i diritti dei cittadini (135 volte)
- La strage di via D’Amelio, l’agenda rossa… è pazzesco, ma è vero (115 volte)
- Roberto Saviano e gli "sbianchettamenti" radicali. Oggi lo fa con Enzo Tortora, ma non è la prima volta (104 volte)
- L’Europa federale? Ora o mai più (51 volte)
- Si deve ritirar fuori dalle rimesse il Landini a testa calda... (48 volte)
- Giustizia: storia di Antonio, 31 anni, internato da otto anni all'OPG per un'estorsione da venti euro (38 volte)
- Sex & Lex n.2: la distinzione tra prostituta e mantenuta, tra atti sessuali e non, tra concussione e raccomandazione, tra il sequestro-omicidio di Matteotti e l’interdizione-arresto di Berlusconi (33 volte)
- Considerazioni e domande a Landini, al Sindacato tutto e al Movimento Cinquestelle. Chi sono i conservatori, e chi i riformatori? (32 volte)
- Milano ricorda Tortora. Occasione sprecata? (31 volte)
- Fossano: “Via Adelaide Aglietta”. Oggi 20 maggio, anniversario della morte, si intitola la prima strada dedicata alla prima donna segretario di partito in Italia, giurata popolare nel processo alle “BR” (26 volte)
