La Corte di Strasburgo condanna l’Italia. Il detenuto vecchio e malato non può stare in carcere
La detenzione per un periodo prolungato di una persona in età avanzata e per di più malata è in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. È il principio affermato dalla Corte di Strasburgo che non ha esitato, con sentenza depositata il 17 luglio, a condannare l'Italia per violazione dell'articolo 3 della Convenzione che vieta i trattamenti disumani e degradanti. Per la Corte, infatti, lo Stato, anche se non ha intenzione di umiliare un detenuto malato, agisce in conflitto con la Convenzione se costringe il detenuto affetto da una grave patologia a vivere in una struttura carceraria che è incompatibile con il suo stato di salute.
La vicenda approdata alla Corte europea riguarda il caso Scoppola che è già costato all'Italia altre condanne. L'uomo, dopo un litigio familiare, aveva ucciso la moglie e ferito uno dei figli. Era stato condannato all'ergastolo e detenuto a Regina Coeli. Tuttavia, poiché soffriva di diverse patologie era stato posto agli arresti domiciliari e poi, avendo violato le regole, trasferito nel carcere di Parma che disponeva delle strutture adatte a una persona con gravi problemi di deambulazione. La Corte, già nel2008, aveva ritenuto che l'Italia avesse violato la Convenzione costringendolo alla detenzione a Regina Coeli.
È vero - osserva la Corte europea -che lo Stato non ha un obbligo generale di rimettere in libertà o di trasferire in un ospedale civile ogni detenuto malato ma, in virtù dell'articolo 3 della Convenzione, le autorità nazionali devono accertare la situazione alla luce di tre condizioni individuate dalla Corte. La verifica sull'età e sulla qualità delle cure che - osserva la Corte - va fatta nel caso concreto. Lo Stato, infatti, in base alla Convenzione deve mettere in atto tutte le misure necessarie non solo per evitare trattamenti degradanti, ma anche per tutelare lo stato di salute del detenuto, agendo per di più in modo rapido. Ciò che non era avvenuto.
Di qui non solo la condanna per violazione dell'articolo 3, ma anche l'obbligo per lo Stato di versare un indennizzo per i danni non patrimoniali (oltre 9.000 euro) e spese processuali sostenute (6.000 euro).
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